Semplificazioni sui vincoli assunzionali
L'articolo 3-ter del DL 80/2021, convertito in Legge 113/2021, novella la disciplina relativa alla sanzione, consistente nel divieto di assunzione del personale, nei confronti degli enti locali che non rispettino i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti (di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160), facendo salva la possibilità di procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio di alcune funzioni fondamentali (di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale).
L'articolo 9, comma 1-quinquies, oggetto di novella, dispone, più in dettaglio, che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
L'articolo aggiuntivo in esame allenta gli effetti della disciplina sanzionatoria, consentendo agli enti locali inadempienti di procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato solo per esigenze strettamente connesse all'attuazione del PNRR, nonché all'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.