Semplificazioni IRAP: istruzioni quadro IS
L’articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 o Decreto Semplificazioni ha modificato l'art. 11 del D.Lgs. 446/1997 che contiene disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e che, in particolare, disciplina i costi del personale deducibili dalla base imponibile IRAP.
In pratica, il costo deducibile del personale a tempo indeterminato non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 (nella formulazione previgente). Deduzioni che continuano ad applicarsi, invece, limitatamente al personale a tempo determinato. Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (in vigore dal 22 giugno 2022).
A tale riguardo, la Risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2022 fornisce le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, chiarendo, in fondo, che "Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato)".
La nota interviene sulla compilazione dei quadri relativi alla base imponibile determinata con il metodo commerciale, ma, come già evidenziato nelle precedenti news, la modifica dell'art. 11 ha effetti dirompenti anche sulla base imponibile retributiva, che attingeva dalle deduzioni previste dall'art. 11 per la riduzione relativa ai dipendenti disabili nonché, in base all'orientamento della Cassazione, dell'INAIL.
Su questi aspetti, nulla viene disposto. La "ratio" della semplificazione dovrebbe limitarsi solo alle modalità di deduzione del costo del lavoro (in nota, nella risoluzione, si legge che "Le novità introdotte, quindi, non determinano alcuna modifica nell’importo delle deduzioni ammesse sul costo del personale con contratto a tempo indeterminato e di conseguenza nella base imponibile IRAP"), limitatamente, però, alle imprese atteso che per gli enti non commerciali non si può operare in questo senso posto che è lo stesso costo del personale la base imponibile.
Se il principio guida è "l'irrilevanza sull'importo delle deduzioni" (che consentirebbe anche la "retroattività" delle disposizioni) non dovrebbero esserci effetti neanche per la base imponibile retributiva che, tuttavia, resta priva di un supporto normativo per le deduzioni relative ai dipendenti a tempo indeterminato. Sulla formulazione testuale dell'art. 11 muoveva proprio la Cassazione per legittimare la deduzione IRAP del costo INAIL anche per il personale "istituzionale", a fronte di diverse istruzioni in tal senso da parte dell'Agenzia delle entrate ed in difetto (negli anni successivi) di rettifiche alla modulistica. E' evidente che occorra quanto prima adeguare o interpretare autenticamente la norma, posto che diversamente, se non per il 2021 (applicando lo Statuto del contribuente), sul 2022 l'IRAP sarà più semplice ma anche più "pesante" per gli enti pubblici,