Semplificazioni fiscali in materia di IVA, IRAP e imposte indirette
Con la pubblicazione del D.L. 21/06/2022, n. 73 (G.U. 21/06/2022, n. 143), sono introdotte alcune novità importanti dal punto di vista fiscale che interessano gli enti locali.
LIPE: il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre passa dal 16 settembre al 30 settembre;
Elenchi INTRASTAT: i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25.
Bollo fatture elettroniche: passa da 250 a 5.000 euro la soglia per rinviare al trimestre successivo il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, almeno fino al terzo trimestre, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023.
Registrazione atti: si differisce da 20 a 30 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
Reverse charge: viene esteso fino al 31 dicembre 2026 (in luogo del 30 giugno 2022) il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile (che è una deroga al sistema comunitario dell’IVA e quindi è rimesso alle direttive europee)
Esterometro: sono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, non documentati da bolletta doganale o fattura elettronica. Si ricorda che con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. Viene poi fissata a partire dal 1° luglio 2022 (invece che dal 1° gennaio 2022) la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere. Si rinvia alla scheda a tema IVA estero presente nella sezione “Scrivania” per ulteriori approfondimenti sull’adempimento.
IRAP (commerciale): viene sostituito il comma 4-octies dell’art. 11 D.Lgs. 446/1997. Riordinando le precedenti deduzioni, in base alla nuova formulazione, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La disposizione opera già dall’anno di imposta 2021 e riguardano quindi già la predisposizione della dichiarazione IRAP 2022.