Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei, parere Funzione Pubblica
Il DL 80/201 art. 3 bis comma 1 dispone che gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.
Il Dipartimento Funzione Pubblica, in un recente parere, ha evidenziato tuttavia che lo scorrimento di personale da tali graduatorie può essere effettuato solo per coprire posti esistenti e vacanti e non di nuova istituzione. Inoltre deve esserci coincidenza di profili.