Segretario comunale presidente di commissione concorso
La Corte conti Puglia, con delibera 174/2021, si è espressa sul seguente quesito: Il Segretario comunale, dal Sindaco nominato presidente di commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso a posti programmati dal Comune della cui sede di segreteria comunale è titolare, può ricevere un compenso aggiuntivo di cui al D.P.C.M. 24 aprile 2020 per tale prestazione oppure vige la regola della onnicomprensività della retribuzione di posizione ancorché maggiorata?
La Corte conti ha premesso che il comma 12 dell’art.3 della legge 19 giugno 2019, n.56, disciplinante il conferimento al dipendente pubblico degli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice, è stato abrogato dall’art. 18, comma 1-ter, lett. b) del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
L’art.18 comma 1-ter, del citato decreto legge, alla lett.c), ha poi aggiunto al comma 13 dell’art. 3 della stessa legge 19 giugno 2019, n.56 - secondo cui ”Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” - il seguente periodo: ”Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti".
Successivamente, l’art. 247, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 ha soppresso le parole “I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata della presente legge.“, di cui al comma 13 che precede.
Dalla lettura comparata delle disposizioni previgenti, che avevano legittimato una lettura estensiva della interpretazione normativa alle amministrazioni locali (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 440/2019/PAR) e di quelle attualmente in vigore, emerge che il legislatore abbia inteso restringere il campo dei destinatari delle previsioni, limitandolo alle sole amministrazioni nazionali.
Quanto precede trova conferma negli atti parlamentari e, in particolare nel Dossier del 21 febbraio 2020 - schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729 – Volume II), in cui a pag. 137, trovasi: “Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter [art. 18] concernono la natura dell'attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l'amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale - mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali”.
Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 162/2019, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotta dall’art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali. Tale interpretazione si fonda sul dato letterale delle disposizioni esaminate, siccome novellate nei precitati termini, ed appare pienamente coerente con la lettura sistematica dell’articolo 3 della legge n. 56/2019, volto ad accelerare le assunzioni gestite a livello centrale.
Ed invero, come di recente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: “un’interpretazione estensiva del citato comma 14, che ne consentisse l’applicabilità anche agli enti locali, non può essere ammissibile in quanto solo la legge può derogare al principio cardine di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti della PA sancito dagli artt. 2, comma 3 e 24, comma 3 del Dlgs. 165/2001” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 253/2021/PAR).
Ne consegue che, in risposta al quesito in epigrafe, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali non suscettibili di interpretazione estensiva né analogica; e che la deroga al principio di onnicomprensività di cui al citato art. 3 comma 14 del decreto legge n. 162 del 2019, trova applicazione solo nei confronti della amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali.