Se viene sospeso il sindaco e il vicesindaco
Il Ministero dell’Interno ha espresso parere su di provvedimento sospensivo emesso nei confronti del sindaco e del vicesindaco, evidenziando che in tale caso si provvedere alla nomina un commissario prefettizio ai sensi dell’art.19 del R.D. n.383/1934. In particolare:
Nella nota prot.6460 del 2.3.2022 si osserva quanto segue. Si ravvisa la necessità di nominare un commissario prefettizio ai sensi dell’art.19 del R.D. n.383/1934, cui conferire i poteri del sindaco e della giunta comunale, e ciò fino alla cessazione degli effetti del provvedimento sospensivo emesso nei riguardi del sindaco ovvero di quello adottato nei confronti del vicesindaco.
L’art.22 del vigente statuto comunale, al comma 1, dispone che il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni. Il successivo comma 2 prevede che, solo in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano di età; non è quindi espressamente previsto che in caso di sospensione del vicesindaco dalle funzioni questi sia sostituito dall’assessore anziano.
Infatti, occorre innanzitutto precisare che la sospensione ex art.11, comma 1, D. Lgs. n.235/2012 non è assimilabile ad un mero e occasionale impedimento di fatto, ma costituisce una interdizione giuridica (sia pure a titolo di sospensione) ad esercitare le funzioni sindacali - si veda sul punto il Consiglio di Stato, parere n.94 del 21 febbraio 1996 - le quali per tutto il periodo di ostatività sono rimesse alla competenza del vicesindaco, come prevede espressamente l’art.53, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000.
Tale norma presuppone dunque la permanenza in carica del vicesindaco, essendo rimessa esclusivamente a tale figura l’espletamento delle funzioni vicarie in caso di sospensione del primo cittadino. In tale quadro di ordinaria e vicendevole sostituzione dei vertici comunali, posta a garanzia della continuità dell’azione amministrativa dell’ente locale, deve essere letto e interpretato il predetto art.22 comma 2 dello statuto comunale, che viene a regolamentare il caso particolare di assenza o di impedimento temporaneo che interessi contemporaneamente entrambe le figure del vertice cittadino.
Peraltro, nel citato parere del Consiglio di Statuto, la sostituzione per assenza o impedimento è una supplenza caratterizzata dalla durata temporanea, presumibilmente breve in considerazione della prossima riassunzione delle funzioni da parte del titolare, mentre nel caso di sospensione ex art.11 comma 1 d.lgs.235/2012 la sostituzione potrebbe protrarsi per 18 mesi o più.
Pertanto, come già rappresentato in casi analoghi, in mancanza del sindaco e del vicesindaco, entrambi interdetti alle relative funzioni, la prefettura dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art.19 del r. d. n.383/1934, al quale conferire i poteri di sindaco e giunta comunale.