Se nella lex specialis non sono indicati i Criteri Ambientali Minimi la gara è comunque regolare
Il TAR Lazio con Sentenza n. 4493 del 6 marzo 2024 ha confermato che, le disposizioni in materia di C.A.M., “lungi dal risolversi in mere norme programmatiche” trattandosi “in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti” (Consiglio di Stato - sez. III, del 2/11/2023 n. 9398).
In particolare il Collegio con la pronuncia in esame ha giudicato irricevibile il ricorso con cui la società ricorrente lamentava la “Violazione degli artt. 34 e 71 del d. lgs. n. 50/2016 per omessa previsione, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti previsti dall’Allegato 1 al D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29/1/2021 e dall’Allegato 1 al D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10/3/2020”, chiedendo l’annullamento della deliberazione di affidamento di un servizio.
In primo luogo il Tar ha ritenuto Il ricorso inammissibile per mancata impugnazione del bando nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione osservando, in particolare, che “quando la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell'indizione della gara […] posporre l'impugnazione della lex specialis fino al momento dell'aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell'azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali ( T.A.R. Lazio, sez. III, 03/01/2023, n.62)” precisando che nel caso esaminato fosse evidente che la ricorrente avesse atteso di verificare di non essersi collocata in posizione utile all’aggiudicazione decidendo a quel punto di impugnare la lex specialis.
Passando all’anali della questione relativa ai c.d. CAM il Tar ha ribadito che le prescrizioni ministeriali invocate dalla ricorrente, trattandosi di obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, entrano “a far parte della legge di gara attraverso il meccanismo dell’eterointegrazione, la cui applicazione è stata valorizzata in materia dalla giurisprudenza, finanche in ipotesi di completa omissione, sul punto, della lex specialis”.
In proposito il Collegio richiama quanto stabilito, ex plurimis, dal TAR del Veneto - sez. I, 18/3/2019 n. 329 secondo cui “si deve ritenere che l’obbligo di rispettare i criteri minimi ambientali derivi direttamente dalla previsione contenuta all’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, che costituisce norma imperativa e cogente e che opera, pertanto, indipendentemente da una sua espressa previsione negli atti di gara […]. Difatti, nel caso di specie è ravvisabile una mera lacuna nella legge di gara, dal momento che la Stazione appaltante ha omesso di inserire la regola sul rispetto dei CAM, prevista come obbligatoria dall'ordinamento giuridico. E tale lacuna può quindi essere colmata, in via suppletiva, attraverso il meccanismo di integrazione automatica, in base alla normativa vigente in materia (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24.10.2017, n. 4903)”.