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Indennità di funzione ex legge 234/2021 inferiore a quella ex Dpr 119/2000, come affrontare la restituzione del contributo statale

Se le nuove indennità di funzione, definite a seguito della Legge 234/2021 - seppur incrementate con il contributo statale – rimangono inferiori a quelle fissate dal DM 119/2000, il contributo statale può essere utilizzato oppure no?

Esempio: Indennità base ante 2022 ex DPR 119/2000 = 100; nuova indennità base posto Legge 234/2021 = 150 (a prescindere dall’incremento 45% 2002; 68% 2023; 100%).

Il contributo è 50, per supportare l’ente nel finanziamento tra la vecchia indennità base e la nuova indennità base. Il Comune aveva ridotto l’indennità base ex DPR 119/2000 a 10. ADESSO E’ POSSIBILE FARE: 10+ 50 = 60 senza ulteriori finanziamenti a carico del bilancio comunale?

RISPOSTA = secondo norma base NO; ma solo fino al 31.12.2023 = SI (ovviamente a condizione che il contributo statale sia utilizzato unicamente per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori). Lo prevede l’art. 1 comma 20 ter del DL 198/2022 convertito in Legge 14/2023.

Ma qual è la novità? Perché se ne parla adesso? Perché con la risposta fornita nei giorni scorsi dal Ministero dell’Interno, di cui abbiamo dato notizia, il caso è certo in tutte le possibili combinazioni compreso il caso estremo sopra evidenziato, laddove la somma tra la vecchia indennità (ridotta) e il contributo statale ex Legge 234/2021 rimane ancora inferiore all’indennità base ex DPR 119/2000.

Richiamo della RISPOSTA Ministeriale al quesito:

QUESITO: la norma prevede che "Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell’articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità”.

Si ritiene che tale novella normativa comporti che l'amministrazione comunale non possa incrementare le vigenti misure delle indennità di funzione, risalenti al 2006 ed inferiori a quelle fissate dal DM 119/2000, per la sola parte coperta dal contributo statale, in quanto non sarebbe rispettata la condizione fissata nella parte finale del comma, atteso che le nuove misure, seppur incrementate con il contributo statale, rimarrebbero inferiori a quelle fissate dal DM 119/2000.

PARERE: La disposizione, di natura integrativa, introdotta dall’art. 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, consente ai comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato - prima dell’entrata in vigore della nuova normativa – specifiche deliberazioni di rinunzia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal DM 119 del 2000. Tale possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2023, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta, e non per altri scopi.