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Se l'autovelox non è omologato, la multa è annullabile

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 10505 del 19 aprile 2024, ha affermato che la multa comminata per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato” è annullabile.

La Cassazione ha respinto il ricorso - avverso la decisione del tribunale - del Comune di Treviso che opponeva la validità del verbale con il quale era stato accertato un eccesso di velocità da parte di un automobilista che viaggiava a 97 chilometri orari in una strada con limite a 90. L’infrazione era stata rilevata da un apparecchio Red & Speed-Evo-L2, non omologato ma approvato.

Omologazione e approvazione sono due cose diverse, anche se il Ministero Infrastrutture e trasporti aveva asserito il contrario nella Circolare n. 8176/2020. La Cassazione ha sancito – ovviamente – che una Circolare ministeriale non può prevalere su una norma di legge quale il Codice della Strada (art. 45 comma 6 Dlgs 285/1992 e smi).

L’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, garantendo la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico. L’approvazione del prototipo invece è un procedimento che non richiede la comparazione dello strumento con caratteristiche ritenute fondamentali.

Il ricorso da parte del cittadino multato con Autovelox non omologato può essere presentato entro 60 giorni dal ricevimento del verbale dinanzi al Prefetto, o entro 30 dinanzi al giudice di pace.

Ci permettiamo tuttavia rilevare che la norma non brilla in chiarezza visto che l'art. 45 comma 6 Dlgs 285/1992 dispone:

"Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione".