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Se il PEF rifiuti ritarda, come comportarsi

La scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stata rinviata al 31 marzo 2021, ma molti Comuni desiderano, comprensibilmente, approvare il bilancio nelle prossime settimane, senza attendere il termine ultimo.

I PEF grezzi del gestore ai fini TARI tardano ad arrivare e ci si pone la domanda se e come ovviare ad una parte del bilancio, quella dei rifiuti, sempre più importante.

In merito, l’ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. Secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione

La deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, all’articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Con riferimento alla TARI per l’anno 2020 il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 ha previsto per i Comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Con riferimento alle tariffe TARI per l’anno 2021, ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/13, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità' competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Posto che al momento della formazione del bilancio di previsione 2021-2023 a molti Comuni non è stato ancora trasmesso il Piano Finanziario del Gestore (P.E.F.) per l'anno 2021 redatto sulla base del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e validato dall'ETC – Ente Territorialmente Competente. Posto che questo impedisce al Comune di procedere ad approvare specificatamente le tariffe TARI 2021

Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L.296/06 gli enti locali "deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

L’unica soluzione percorribile, al fine di rendere possibile l'approvazione del Bilancio entro il relativo termine di legge, è quella di non approvare specificatamente nuove tariffe TARI per l'anno 2021, con la conseguenza che per legge (art.1 comma 169 L.296/06) anche per l'annualità 2021 continueranno a trovare applicazione le stesse tariffe TARI relative all'annualità 2020.