← Indietro

Scudo erariale proroga a dicembre

L’art. 8 comma 5-bis DL 215/2023 in conversione in legge alla Camera proroga di sei mesi (dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. “scudo erariale”, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

A tal fine la disposizione in esame modifica l’articolo 21, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020 (conv. L. n. 120/2020), che nel testo vigente limita, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) al 30 giugno 2024, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo.

Questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto che avrebbe dovuto attivarsi e non lo ha fatto, il soggetto agente continua a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave.

In relazione ai termini di efficacia di tale disposizione si ricorda che nel testo originario del decreto-legge n. 76, l’esclusione dell’azione di responsabilità erariale per le condotte gravemente colpose, trovava applicazione con riguardo ai soli fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2020, termine quest’ultimo esteso al 31 dicembre 2021 in sede di conversione. L’efficacia della disposizione è stata poi ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2023 dal DL 77/2021 (articolo 51, comma 1, lett. h) e fino al 30 giugno 2024 dal DL 44/2023 (art. 1, comma 12-quinquies, lett. a).

Come ricostruito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2022, questo intervento normativo, maturato a seguito dell’emergenza pandemica da COVID-19, “nell’ambito di un eterogeneo provvedimento d’urgenza volto a dare nuovo slancio all’economia nazionale” risponde all’esigenza di contrastare il fenomeno che si è soliti designare con l’espressione “burocrazia difensiva”, per indicare l’atteggiamento in base al quale “i pubblici funzionari si astengono dall’assumere decisioni che pur riterrebbero utili per il perseguimento dell’interesse pubblico, preferendo assumerne altre meno impegnative (in quanto appiattite su prassi consolidate e anelastiche), o più spesso restare inerti, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali (cosiddetta “paura della firma”)”.

In tale contesto il D.L. n. 76 del 2020 in un apposito capo (il Capo IV del Titolo II), intitolato «responsabilità», è intervenuto sulle due principali fonti di responsabilità per i pubblici amministratori, ossia la responsabilità erariale e la responsabilità penale, mediante “modifiche limitative e all’insegna della maggiore tipizzazione”. In particolare, con riguardo alla responsabilità erariale, come precisava la relazione illustrativa al D.L. 76/2020, la finalità è quella di limitare la responsabilità "al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al solo profilo del dolo". Pertanto, la disposizione ha determinato un diverso trattamento riservato alle condotte gravemente colpose omissive rispetto a quelle commissive, le prime ancora oggetto dell'eventuale azione contabile, le seconde sottratte all’addebito per un periodo transitorio.