← Indietro

Scorta gare ciclistiche: niente bollo per ETS e associazioni sportive

La Risposta n. 346/2023 dell’Agenzia delle entrate chiarisce che le istanze cumulative «di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada» possono godere dell'esenzione dal tributo se presentate dai soggetti indicati nell'articolo 27bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972 (o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI) o da ETS di cui all'articolo 82, comma 1, del Codice del Terzo Settore (il comma 5 dell'articolo 82 del CTS dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1», ovvero gli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società», iscritti nel RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Negli altri casi, l'istanza di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione sconta l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, nella misura di 16 euro per ogni foglio, e, in caso di eventuali richieste cumulative (ad esempio, da parte di imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso), ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 642/1972 andrà corrisposta per ogni soggetto richiedente la relativa imposta di bollo.