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Scorrimento graduatoria o Concorso, si valuti la prevalenza di interesse pubblico

La Corte dei Conti Sardegna è intervenuta con deliberazione 85/2020 per fornire interpretazione della normativa in merito all’obbligo od alla facoltà di un’amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che debba procedere al reclutamento del personale alle proprie dipendenze, di scorrere le graduatorie in corso di validità, proprie o appartenenti ad altre amministrazioni, previo accordo tra le P.A., fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo, ai sensi dell’art. 91, c. 4 del TUEL.”

In particolare, l’Ente rivolge alla Corte il seguente quesito: “E’ corretto quindi per un’amministrazione pubblica procedere con discrezionalità nella scelta della procedura da attivare (scorrimento graduatoria o concorso pubblico) per il reclutamento del personale da assumere alle proprie dipendenze?”

Secondo i magistrati contabili, Il Comune è consapevole di dover procedere discrezionalmente alla scelta della modalità di reclutamento; scelta da compiere attraverso una valutazione comparativa di contrapposti interessi (che rappresenta il fulcro della discrezionale intestata all’Ente) dato che “ricorrere allo scorrimento della graduatorie proprie o appartenenti ad altri enti (previo accordo tra le P.A.), per il medesimo profilo professionale, ancora in corso di validità, richiama i principi di economicità, peraltro richiamati nella legge 160/2019, ed anche la celerità del procedimento di reclutamento del personale” mentre “ricorrere alla procedura concorsuale consentirebbe alla P.A. di reclutare personale dipendente verificandone i requisiti professionali propri richiesti per il posto che si intende ricoprire, in particolare per quei posti che richiedono competenze tecniche specifiche”.

Ebbene, facendo applicazione dei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza contabile e amministrativa, la scelta in ordine agli interessi da privilegiare e, quindi, l’individuazione della modalità di reclutamento alle quale fare ricorso, rientra nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione locale che dovrà orientarsi nell’ambito della cornice normativa disegnata dal legislatore e dei circoscritti spazi discrezionali riservati all’esclusivo apprezzamento dell’Ente.

Nell’ipotesi in cui il soggetto pubblico opti per lo scorrimento della graduatoria (evenienza che anche la Cassazione - Sezione lavoro, da ultimo con Ordinanza n. 2316/2020, definisce “modalità prioritaria di reclutamento del personale della P.A.”) è tenuto non solo al rispetto del principio di equivalenza (vale a dire di corrispondenza del profilo professionale per il quale si procede all’assunzione a quello a cui si riferisce la graduatoria dalla quale attingere dato che, come ribadito da Cassazione civile – Sezione lavoro, con Ordinanza n. 7054/2018, “Nel pubblico impiego privatizzato, l'utilizzo dello scorrimento della graduatoria, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, presuppone l'esistenza di posti vacanti disponibili in riferimento alla specifica posizione lavorativa alla quale si riferisce la procedura concorsuale già espletata, nonché ai requisiti attitudinali e professionali che la stessa richiede”) ma, ancor prima, è tenuto a riscontrare l’efficacia della graduatoria, muovendosi entro i binari tracciati dal legislatore che, ad oggi, sono quelli indicati dall’art. 1, comma 147 e seguenti, della L. n. 160/2020.

Richiamo normativo:

Legge 160/2019 art. 1 commi da 147 a 150

147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

Art. 1 - Comma 147-bis

147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali.

Art. 1 - Comma 148

148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

Art. 1 - Comma 149

149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione».

Art. 1 - Comma 150

150. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per il triennio 2019-2021,» sono soppresse.