Scavalco d'eccedenza è un nuovo rapporto di lavoro
La Corte dei Conti Veneto, con delibera n. 140/2026 ha affrontato quesito volto a conoscere se alla luce della ratio dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e della configurazione convenzionale attuata, possa ritenersi che l'attività svolta presso il Comune utilizzatore fuori dal normale orario di lavoro e nei limiti delle 48 ore settimanali, costituisca una modalità di svolgimento dell'originario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che permane unico e in capo all'amministrazione di appartenenza, anziché un autonomo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato instaurato con l'ente utilizzatore. Conseguentemente, si chiede di conoscere se tale qualificazione possa comportare la non applicazione dei vincoli normativi previsti per il lavoro a tempo determinato e, più in generale, per le forme di lavoro flessibile, fermo restando il rispetto dei limiti propri dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e della disciplina in materia di orario di lavoro, coordinamento tra enti e contenimento della spesa di personale.
La Sezione ha risposto che nel caso di scavalco d’eccedenza ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 si costituisce un nuovo e distinto rapporto di lavoro a tempo determinato tra il dipendente e l’ente utilizzatore. La Corte respinge espressamente la tesi secondo cui sarebbe soltanto una diversa modalità di utilizzazione dell’unico rapporto di lavoro originario.