Scavalco d'eccedenza, aumentano gli enti locali beneficiari
Il DL 75/2023 appena approvato dall’aula del Senato, all’art. 28 comma 1-ter modifica anche la platea dei Comuni che possono avvalersi dello scavalco di eccedenza ex art. 1 comma 557 Legge 311/2004.
Dapprima la disposizione era stata allagata, dallo stesso DL 75/2023, ai Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, adesso si arriva a 25.000 abitanti.
Possono usufruire dello scavalco di eccedenza anche le Unioni di Comuni, le Comunità montane e i Consorzi per i servizi privi di rilevanza economica (es. sociali e culturali).
Per poter avvalersi dello scavalco d’eccedenza entro le 12 ore settimanali eccedenti il nomale orario di lavoro, l’ente locale deve inserire la previsione nel programma del fabbisogno del personale (PIAO) e tenere conto dei limiti di spesa ex art. 9 comma 28 DL 78/2010 (limite lavoro flessibile spesa base 2009 o media precedente triennio 2007-2008-2009) e dei limiti di spesa 2011 – 2013 ex art. 1 comma 557 legge 296/2006, oppure limite spesa anno 2008 per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ex art. 1 comma 562 Legge 296/2006.
La novella normativa dispone: “Al comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, la parola: “15.000” è sostituita dalla seguente: “25.000”»; al comma 2, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 22 aprile 2023, n.44,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74,»;