Scavalco d’eccedenza, aumentano gli enti beneficiari
Il DL 44/2023, convertito in Legge 74/2023, all’art. 3 comma 6-bis, amplia la platea dei comuni che possono utilizzare personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.
La norma dispone:
Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «15.000»
In particolare, l'articolo 3, comma 6-bis, modifica l’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, elevando da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
Si ricorda che il richiamato articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2005 prevede che possano operare in tal senso anche i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni.