Scade la richiesta di rinegoziazione mutui; per ora non occorre variazione di bilancio
L’art. 3 ter del DL 198/2022, in tema di alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche, dispone:
1.All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».
2.In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
3.In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
La Circolare Cassa Depositi e Prestiti, con Circolare 1303/2023, ha chiarito che l’Ente che intenda perfezionare la Rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, entro il 26 aprile 2023, tramite l’Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri:
a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, generati dall’Applicativo, ciascuno sottoscritto con apposizione di firma digitale;
b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell’Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di Consiglio o dell’organo esecutivo dell’Ente che approva l’operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 147 bis del TUEL, nonché del visto di regolarità contabile di cui all’articolo 183, comma 7 del TUEL e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti;
c) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto firmato digitalmente;
d) il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy, completo di copia del documento d'identità del sottoscrittore del contratto, in corso di validità, firmato digitalmente.
Inoltre, dovranno pervenire, entro il termine del 5 maggio 2023 o, se antecedente, entro la data di stipula del contratto di rinegoziazione, le delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato, generate dall’Applicativo, complete delle relate di notifica al tesoriere dell’Ente e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. Ai fini del rispetto del suddetto termine del 5 maggio 2023, per il ricevimento della documentazione in originale fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP.
La richiesta di rinegoziazione presuppone il parere dell’organo di revisione, che tuttavia deve limitarsi a verificare le condizioni di ammissibilità della rinegoziazione e la sostenibilità finanziaria sul bilancio, posto che la rinegoziazione impegnerà anche ulteriori bilanci successivi.
Non è invece necessario che al momento della richiesta di rinegoziazione l’ente locale debba provvedere a variare il bilancio 2023/2025 per ridurre la quota di ammortamento del prestito. Anzi, tale variazione appare addirittura non corretta in quanto mancherebbero la legittimazione a farla e il rispetto dei postulati di cui All. 1 Dlgs 118/2011 e smi. Peggio ancora, se l’ente è ancora in esercizio provvisorio; tale variazione non è affatto ammessa né dall’art. 163 Tuel né dai principi contabili ex Dlgs 118/2011 e smi.