Sanzioni pesanti per l'errata comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria
L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022 rileva come "Da più parti sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alle violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria, e come vada interpretato l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, secondo cui «In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000».
In particolare, è stato chiesto di chiarire, come vada applicato l’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria e, a tal fine, quale sia la corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma dispone che «si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione», ovvero se occorra fare riferimento i) al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione; ii) al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria; iii) alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file; iv) ad altro".
Si tratta della comunicazione da parte di "... aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, (…) dei dati relativi alle prestazioni erogate".
Tra questi ricordiamo che rientrano anche le farmacie comunali o le strutture residenziali assistenziali, limitatamente alle prestazioni sanitarie erogate e sostenute dagli utenti, sempre che non sia stata esercitata la dispensa per operazioni esenti (v. risoluzione n. 7/E/2018) .
Premessa quindi la finalità della comunicazione e della volontà del legislatore di valorizzare la “reazione sanzionatoria” in caso di inadempimento, l'Agenzia conferma che la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.
La sanzione è comunque definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. Una diversa lettura non consentirebbe, infatti, di ottenere l’effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa.
La sanzione pari a 100 euro (la medesima prevista per le CU) si applica anche agli altri casi di comunicazione dall'Agenzia delle entrate finalizzate alla predisposizione della precompilata, ad esempio per le rette e rimborsi per i servizi all'infanzia. L'errore, in caso di omissione totale della comunicazione, può quindi essere particolarmente oneroso nel caso di utenza numerosa.