Sanzioni dei tributi locali, cambia il sistema: ravvedimento più ampio e nuove misure dal 2027
L’art. 12 del Dlgs 147/2026 prevede sanzioni più uniformi, maggiore spazio al ravvedimento e nuove percentuali per le principali violazioni.
I primi due commi coordinano la disciplina locale con il sistema generale delle sanzioni tributarie: per le violazioni in genere resta il riferimento al d.lgs. 472/1997, destinato a essere sostituito, dal 1° gennaio 2027, dal Testo unico delle sanzioni di cui al d.lgs. 173/2024. Per l'omesso o parziale versamento resta la sanzione del 25%, mentre l'incompletezza dei documenti di versamento comporta una sanzione da 100 a 500 euro.
La novità di maggiore interesse è però il rafforzamento del ravvedimento operoso. La possibilità di regolarizzare la propria posizione con una sanzione ridotta viene estesa ai tributi regionali e locali e può operare anche dopo l'avvio di accessi, ispezioni o verifiche, purché non sia stata notificata la contestazione. Il semplice invito al contraddittorio preventivo non costituisce contestazione. Il ravvedimento assume così un ruolo sempre più centrale anche per evitare gli effetti della recidiva.
La riforma interviene poi sulle singole fattispecie, superando in larga parte il sistema delle sanzioni comprese fra un minimo e un massimo e introducendo percentuali predeterminate.
Per il tributo speciale per il deposito in discarica, l'omessa registrazione viene sanzionata con il 200% del tributo dovuto, mentre l'infedele registrazione con il 150%. Per omessa o infedele dichiarazione resta la sanzione da 100 a 500 euro.
Per IMU, TARI, imposta di soggiorno, contributo di sbarco e locazioni brevi, l'omessa dichiarazione viene sanzionata al 100%, mentre l'infedele dichiarazione al 40%.
Per l’imposta di soggiorno, la disciplina precedente parametrava la sanzione al tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Il meccanismo poteva produrre un risultato paradossale: un gestore che avesse regolarmente riscosso e versato l'imposta, ma avesse omesso la dichiarazione, poteva essere colpito da una sanzione commisurata all'importo già correttamente versato.
La riforma interviene quindi sulla logica del calcolo e distingue nettamente l'omessa dichiarazione dalla dichiarazione infedele; chi non ha dichiarato e chi ha dichiarato falsamente non vengono più trattati attraverso un meccanismo sostanzialmente indistinto. La stessa impostazione viene estesa al contributo di sbarco.
Per il Canone unico patrimoniale, la disciplina sanzionatoria non viene modificata, nonostante la recente qualificazione del Canone come tributo da parte delle Sezioni Unite della Cassazione. Gli enti potranno comunque intervenire sui propri regolamenti per ridurre la percentuale delle sanzioni nei limiti consentiti dalla legge.
Le nuove disposizioni sulle specifiche sanzioni si applicheranno alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027. Per quelle precedenti resterà in vigore la disciplina previgente, anche se più gravosa.