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Sanzioni CDS, verifiche Corte Conti sul rendiconto

In materia di sanzioni per violazioni al codice della strada, le ultime verifiche Corte dei Conti sul rendiconto portano a queste osservazioni.

In riferimento ai proventi derivanti da sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada si chiede di indicare in modo puntuale:

    1. L’ammontare degli accertamenti assunti in conto competenza, distinguendo quelli rientranti nelle violazioni di cui all’art. 142 del codice della strada da quelli di cui all’art. 208 del codice della strada.
    2. L’ammontare dell’accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità eventualmente disposto per tali accertamenti, distintamente per le due tipologie di entrata e con riferimento alla sola competenza.
    3. L’ammontare delle riscossioni riferite agli accertamenti per le due tipologie di entrata assunti in conto competenza.
    4. La deliberazione della Giunta comunale relativa alla destinazione agli specifici interventi di cui all’art. 142 e 208 del codice della strada.
    5. L’ammontare delle risorse vincolate per le finalità di cui all’art. 208 del codice della strada distinguendo, qualora ricorra il caso, fra le spese di parte corrente e quelle di parte investimenti. Nel caso in cui tale importo sia inferiore al 50 per cento degli accertamenti assunti ai sensi dell’art. 208, si chiede di specificare le ragioni del mancato vincolo nella misura prevista dalla legge ovvero se il differenziale sia stato vincolato nel risultato di amministrazione.
    6. L’ammontare delle risorse vincolate per le finalità di cui all’art. 142 del codice della strada distinguendo, qualora ricorra il caso, fra le spese di parte corrente e quelle di parte investimenti. Nel caso in cui tale importo sia inferiore al 100 per cento degli accertamenti assunti ai sensi dell’art. 142, si chiede di specificare le ragioni del mancato vincolo nella misura prevista dalla legge ovvero se il differenziale sia stato vincolato nel risultato di amministrazione.
    7. L’atto formale con il quale è stato verificato il rispetto dei vincoli di destinazione dei proventi contravvenzionali e la relativa certificazione inviata al competente Ministero, di cui dovrà essere allegata copia.
    8. Si chiede di relazionare circa le modalità operative adottate per garantire il vincolo di destinazione delle entrate sia in relazione ad eventuali maggiori residui attivi accertati in corso d’esercizio o in sede di rendiconto, sia in relazione alle entrate riscosse negli esercizi successivi a quello di accertamento, per le poste per le quali, nell’esercizio d’origine, era stato disposto l’accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità