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Sanzioni amministrative tributarie - Quando sussiste la responsabilità personale dell'autore dell'illecito?

La Cassazione con sentenza n. 20697 del 25 luglio 2024 dopo aver chiarito che:

" il legislatore del 1997, che ha dettato le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in ossequio al principio di personalità di matrice penalistica, ha individuato quale soggetto responsabile per la sanzione amministrativa l'autore della violazione, mentre con l'art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003 (norma inserita in un decreto legge recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"), tale disciplina è stata modificata, prevedendo che "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica", così ridimensionando il principio della personalità (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 47 del 1997 ) secondo cui è la trasgressione materiale del precetto fiscale a innescare la reazione punitiva dell'ordinamento (e non il diretto beneficio ottenuto dal contribuente). Si legge specificamente nella relazione illustrativa al disegno della legge di conversione del decreto legge n. 269 del 2003 (n. 2518-Senato) che "L'art. 7 introduce il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L'articolo introduce disposizioni innovative rispetto al sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 . In deroga al principio della riferibilità della sanzione alla persona fisica, di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n.472/ 1997 e al principio di solidarietà, di cui all'art. 11 dello stesso Decreto legislativo, si prevede la responsabilità esclusiva della persona giuridica per la sanzione amministrativa allorché questa sia relativa al rapporto fiscale della stessa persona giuridica. In tal caso, quindi, è obbligato a sopportare l'onere della sanzione un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito". "

ha osservato: " "In materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio (mutuato dal diritto penale) della responsabilità personale dell'autore della violazione stabilito dall'art.2 comma 2 del D.Lgs. n.472 del 1997, secondo cui "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione". In deroga a tale principio, nonché in deroga all'art.11 del D.Lgs. n.472 del 1997 che prevede la responsabilità solidale delle società (con o senza personalità giuridica) nel cui interesse ha agito la persona fisica autrice della violazione, l'art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 , convertito nella legge 326 del 2003 , ha stabilito che "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica". L'applicazione della norma eccezionale introdotta dal citato art. 7 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 , diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito. Conferma tale conclusione l'art.11 del D.Lgs. n.472 del 1997, il quale prevede la responsabilità solidale delle società senza personalità giuridica per le sanzioni amministrative irrogate a carico della persona fisica autrice della violazione, qualora la violazione sia stata commessa "nell'interesse" della società rappresentata o amministrata; ciò significa, a contrariis, che qualora la persona fisica autrice della violazione non abbia agito nell'interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale, non sussiste la responsabilità solidale per le sanzioni amministrative della società priva di personalità giuridica, ed allo stesso modo non sussiste la responsabilità esclusiva della società dotata di personalità giuridica ex art. 7 D.L. n. 269 del 2003 , ma trova applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell'autore della violazione commessa nell'interesse esclusivamente proprio" (cfr. per tutte Cass., 9 maggio 2019, n. 12334).".

La Cassazione, inoltre, coglie l'occasione per chiarire che compatibilmente con l'art. 7 D.L. 269/2003, ex art. 9 d.lgs. 472/1997 si può configurare il concorso di persone nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica e conseguentemente è possibile che le stesse vengano sanzionate, ove sussistano tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. Pertanto, le persone fisiche, terze rispetto alla società (nel caso sottoposto alla Corte si trattava di un notaio), sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ex art. 9 d.lgs. 472/1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche successivamente all'entrata in vigore del D.L. 269/2003.