Sanzionato un Comune per le irregolarità nella videosorveglianza
La newsletter n. 553 dell’8 ottobre 2026 del Garante per la protezione dei dati personali segnala un provvedimento di particolare interesse per gli enti locali: la sanzione di 4.000 euro ad un Ente per diverse violazioni nella gestione dell’impianto di videosorveglianza comunale.
Il procedimento è stato avviato dal reclamo di una cittadina, la cui abitazione era parzialmente inquadrata da una telecamera comunale. Le riprese comprendevano finestre, balconi e portefinestre, determinando un’ingerenza sproporzionata nella vita privata. L’oscuramento digitale introdotto dopo l’avvio dell’istruttoria non ha superato le contestazioni: tale protezione avrebbe dovuto essere attivata fin dalla configurazione iniziale dell’impianto, nel rispetto della minimizzazione e della protezione dei dati fin dalla progettazione.
L’accertamento ha riguardato anche i presupposti giuridici dei trattamenti. Per le finalità amministrative dichiarate, il Garante ha ritenuto insufficiente il generico richiamo agli artt. 13, 50 e 107 del TUEL. Occorre individuare una base giuridica adeguata per ciascuna finalità, ai sensi dell’art. 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy. Il regolamento comunale può precisare le modalità operative, ma non introdurre trattamenti estranei alle disposizioni sovraordinate.
Ulteriori rilievi hanno interessato le informative e la valutazione d’impatto. Cartelli con riferimenti generici alla “sicurezza” e una scheda sommaria sulla videosorveglianza non soddisfano gli obblighi degli artt. 12, 13 e 35 GDPR. Il Garante ha inoltre chiarito che il termine di conservazione di sette giorni previsto per la sicurezza urbana non è automaticamente applicabile alle diverse finalità amministrative.
Oltre alla sanzione, l’Autorità ha prescritto la ricognizione delle telecamere, l’individuazione delle finalità e delle basi giuridiche, la correzione delle inquadrature, una completa valutazione d’impatto e la revisione delle informative. Il Comune dovrà documentare entro trenta giorni dalla notifica le iniziative intraprese.
Per gli enti locali, la decisione evidenzia quindi l’esigenza di verificare insieme documentazione e funzionamento concreto degli impianti, coinvolgendo il RPD nella valutazione delle finalità, delle riprese e delle misure di tutela.
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