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Sanatoria "scontrini"

In base a quanto disposto dal D.L. 131/2023 (art. 4) entrato in vigore venerdì scorso, è possibile regolarizzare una o più mancate certificazioni di corrispettivi (articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs n. 471/1997) tramite l’istituto del ravvedimento operoso, anche nel caso in cui queste violazioni siano già state constatate dall’Amministrazione finanziaria.

Rientrano nel perimetro della norma le violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023, mentre restano escluse quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento. Inoltre, le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.

Con il provvedimento Prot. n. 352652/2023 del 3 ottobre, l'Agenzia delle entrate ha quindi definito le modalità con le quali saranno messi a disposizione dei contribuenti eventuali differenze rispetto alle informazioni in possesso attraverso la "Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici", così da incentivare il ravvedimento anche per i soggetti per le quali le irregolarità non sono ancora state contestate, ma sono presenti nel sistema.

Ricordiamo che gli enti locali sono comunque esonerati dalla certificazione dei corrispettivi tramite scontrino fiscale, anche elettronico, ad eccezione delle farmacie comunali.