Saldo corrente a copertura degli investimenti pluriennali, riflessione Arconet
Nell’ultima seduta, la Commissione Arconet ha analizzato le modalità di calcolo del saldo di parte corrente contenuto nel prospetto degli equilibri ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.
Fermo restando il rispetto delle opportune regole prudenziali contenute nei principi contabili vigenti a salvaguardia dell’affidabilità della sussistenza del margine corrente, che viene infatti limitato, negli esercizi successivi a quello dell’avvio dell’investimento, al minor valore dell’importo dato dalla media del margine di competenza e di cassa rilevato negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivo, ci si interroga sulla ragionevolezza degli attuali criteri di calcolo, in particolare per quanto concerne la sottrazione dell’entrata accertata rappresentata dall’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolate ed accantonate per determinate specifiche spese una tantum, aventi quindi natura non ordinaria e/o ricorrente bensì carattere di straordinarietà.
Le suddette modalità di calcolo, che richiedono di sottrarre dal saldo corrente della competenza (equilibrio A/1 del bilancio) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinato a finanziare spese correnti e al rimborso prestiti, non appaiono più giustificate, secondo tale riflessione, anche alla luce dei nuovi aggiornamenti normativi concernenti l’equilibrio di bilancio.
Nel caso dell’utilizzo di quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, infatti, il venir meno – ai fini del calcolo del margine - di tale fonte di copertura - regolarmente accertata e considerata quale modalità di copertura pienamente valida ai fini degli equilibri di bilancio in tutte le sue tre configurazioni – qualora sia stata integralmente utilizzata per il sostenimento (impegno) della spesa correlata, per la quale la quota del risultato di amministrazione era originariamente vincolata/accantonata, genera uno squilibrio che si riflette negativamente, e si ritiene in modo ingiustificato, sul calcolo del margine corrente utile per gli investimenti.
Anche se l’entrata costituita dall’utilizzo delle suddette quote del risultato di amministrazione è una entrata che può considerarsi straordinaria e una tantum, quindi non affidabile ai fini della formazione del margine suddetto, è altrettanto vero che anche la spesa ad essa correlata, integralmente impegnata per pari importo, rappresenta una posta una tantum che esiste nell’esercizio N (ed eventualmente in quelli successivi secondo il cronoprogramma della spesa) per il solo fatto che la sua naturale fonte di copertura (vincolata o accantonata) è stata accertata e non impegnata nell’esercizio N-1 andando perciò a confluire nel relativo risultato di amministrazione.
Da tali considerazioni appare pertanto ragionevole e logicamente corretto ritenere che la suddetta entrata accertata e la correlata spesa impegnata per pari importo sono e debbono permanere entrambe neutre rispetto alla formazione del margine corrente dell’esercizio, utile alla copertura degli investimenti, in quanto poste che si elidono vicendevolmente, senza perciò incrementare impropriamente il saldo corrente dell’esercizio e quindi senza incidere sull’affidabilità del margine corrente in questione, esattamente come già previsto dalle modalità di calcolo vigenti per tutte le entrate non ricorrenti della competenza accertate che infatti, data la loro natura non ordinaria e una tantum, vengono - nel prospetto in esame - correttamente sottratte alla formazione del margine corrente solo per la parte che non ha dato luogo ad impegni (in quanto solo quest’ultima è suscettibile di formare un surplus certamente non idoneo a concorrere alla formazione del margine in questione).
Analogo ragionamento pare potersi fare anche per l’utilizzo dell’avanzo libero del risultato di amministrazione, tenuto conto che regole di utilizzo dell’avanzo lo vincolano a specifiche spese una tantum, che non hanno il carattere dell’ordinarietà.
La Commissione è pertanto chiamata a valutare l’opportunità e la coerenza di una modifica del prospetto, che si propone debba limitare la nettizzazione dell’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione solo a quelle risorse che non hanno dato luogo ad impegno delle specifiche spese correlate.
La Commissione Arconet, dopo attento esame, ritiene di poter condividere la proposta delle Regioni, in quanto l’importo della lettera A) “Equilibrio di parte corrente” è già nettizzata della quota parte del risultato di amministrazione che ha finanziato le spese correnti a carattere non ricorrente non destinate agli equilibri di bilancio. Pertanto, per sterilizzare il saldo di parte corrente dagli effetti del risultato di amministrazione applicato al bilancio, non è necessario procedere alla nettizzazione della quota che ha finanziato spese corrente non ricorrenti.
E’ la stessa logica alla base della voce “Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.
L’adeguamento del prospetto richiede anche una nuova modifica del principio contabile generale n. 16 e del paragrafo n. 5.3.5 e successivi del principio applicato 4/2, che la Commissione si impegna ad effettuare sulla base di un’attenta riflessione e di ulteriori approfondimenti, al fine di evitare interventi di correzione stratificati nel tempo.
In primo luogo, su invito del rappresentante della Corte dei conti, la Commissione Arconet, ritiene necessario procedere ad una verifica numerica degli effetti delle spese non ricorrenti finanziate dal risultato di amministrazione sul saldo corrente destinato al finanziamento degli investimenti pluriennali.