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RTI verticali: le prestazioni secondarie non sono "accessorie" ai fini IVA

Nel caso di appalto per la ristorazione scolastica (servizio principale) e dei servizi secondari quali disinfestazione, derattizzazione e manutenzione varie ad un RTI verticale (nell'ambito del quale l'impresa mandataria è chiamata a svolgere la prestazione "principale" che è costituita dalla ristorazione scolastica e le imprese mandanti quelle "secondarie" di disinfestazione e derattizzazione e i servizi di riparazione e manutenzione vari), le prestazioni "secondarie" non possono qualificarsi quali "accessorie" a quella "principale" in quanto non risulta soddisfatto il criterio soggettivo in quanto le operazioni "secondarie" non vengono rese né direttamente dal medesimo soggetto che è tenuto a effettuare la prestazione principale né tantomeno per suo conto o a sue spese, come stabilito dall'art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Di conseguenza, in virtù anche del fatto che gli operatori economici riuniti conservano la propria autonomia ai fini anche degli adempimenti fiscali, ai sensi dell'articolo 48, comma 16 del Codice e sono tenuti ad assolvere agli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante (cfr risposta n. 17 del 17 dicembre 2018), le prestazioni "secondarie" devono essere assoggettate ad aliquota IVA propria e fatturate nei confronti dell'affidatario dalle imprese associate (mandanti) in relazione ai servizi di competenza mentre la prestazione "principale" di ristorazione scolastica effettuata dalla impresa mandataria deve essere assoggettata ad IVA nella misura ridotta del 4 per cento, ai sensi del richiamato numero 37), parte seconda, della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Lo chiarisce la Risposta n. 520/2022 dell'Agenzia delle entrate.