RTI: soggetta ad IVA l'integrazione per riequilibrare gli sconti
Costituisce integrazione di corrispettivo, che concorre alla formazione della base imponibile IVA ai sensi dell'art. 13 c .3 del DPR 633/1972, nonché costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette, la somma che un partecipante al raggruppamento temporaneo di impresa, in una gara di appalto lavori, liquida all'altro per il riequilibrio economico delle prestazioni rese, in misura pari al differenziale tra lo sconto originariamente valutato congruo e quello che invece è stato obbligato a riconoscere per effetto degli impegni assunti attraverso la sottoscrizione dell'Accordo di Partecipazione e della partecipazione congiunta alla Gara.
Tali somme risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con applicazione dell'aliquota già prevista per l'originario contratto di appalto (cfr. in tal senso, con riferimento al rapporto tra stazione appaltante e appaltatore, risoluzione n. 39/E del 2022).
L'articolo 13 del DPR n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone, infatti, che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali "aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti".
Lo chiarisce la Risposta n. 587/2022 dell'Agenzia delle entrate.