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RTI: fatturazione distinta anche se con pagamento alla mandataria

La Risposta n. 47/2024 conferma che in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese), anche con l'entrata in vigore del nuovo codice, il singoli componenti devono fatturare alla stazione appaltante la loro quota di lavori/servizi, anche se alla mandataria è stata conferita procura speciale di rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti.

Come già chiarito con il citato principio di diritto n. 17 del 2018, i singoli componenti mantengono la loro autonomia dal punto di vista fiscale e sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente. In alternativa, la medesima può, d'intesa con gli altri componenti del gruppo, assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente "in nome e per contro degli altri'', dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, lettera n) del Decreto IVA.

Il principio non si pone in contrasto con la nota n. 1250 del 24 marzo 2022 richiamata dall'Istante (emessa dal Servizio Supporto Giuridico, erogato nell'ambito del Servizio Contratti Pubblici, in collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), nella quale viene affrontata la diversa questione della modalità di esecuzione del pagamento del corrispettivo alla mandataria o ai singoli mandanti, e viene valorizzato quanto previsto nell'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo o negli accordi/convenzioni con la stazione appaltante.

Pertanto, assolti gli obblighi di fatturazione con le modalità sopra descritte, l'Agenzia "non ravvisa impedimenti di natura fiscale ad ammettere che il pagamento delle singole fatture sia eseguito direttamente alla capogruppo mandataria per conto delle singole mandanti. Resta fermo che il pagamento del corrispettivo per i servizi resi determina il momento impositivo ai fini IVA ed il sorgere dei conseguenti obblighi fiscali in capo alle singole mandatarie, anche quando lo stesso sia effettuato nelle mani di un terzo" ovvero che, pagato il corrispettivo alla mandataria, la mandante (o la mandataria in nome e per conto) deve emettere (o aver emesso) fattura.