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Rottamazione cartelle, cosa si intende per agenti della riscossione

In riferimento all'applicazione delle norme sulla "Rottamazione cartelle" di cui abbiamo fatto riferimenti in precedenti news, ci si chiede se tali disposizioni si riferiscono solo ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione oppure a tutti i concessionari iscritti all'albo dell'art. 53 D.Lgs. 446/97.

La domanda richiede un approfondimento normativo che risale alla legge istitutiva dell’Agenzia delle entrate riscossione, ovvero il DL 193/2016, convertito in Legge 225/2016, in particolare art. 1 (Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato) comma 3 e comma 16:

3.Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il direttore, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

16.I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui al comma 3 del presente articolo.

Agenzia delle Entrate Riscossione è subentrata ai precedenti agenti della riscossione.

La Legge 197/2022 – legge di bilancio 2023 – all’art. 1 nei commi da 186 a 252 utilizza quasi sempre il termine al plurale “carichi affidati agli agenti della riscossione” e solo in alcuni casi, quali il comma 229 il termine al singolare “agente”. Significativo è comunque il fatto che le modalità di comunicazione degli stralci parziali fino a 1.000 siano state definite solo dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Quindi la norma si riferisce a tutti gli agenti della riscossione che sono confluiti in Agenzia delle entrate Riscossione. Sono di fatto esclusi i concessionari privati ex art. 53 Dlgs 446/1997. L'’ambito di riferimento della norma è circoscritto ai ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione; non sono comprese neanche le ingiunzioni fiscali emesse dal Comune o dalle società private concessionarie.

Sul tema sono comunque in corso richieste di modifica normativa, anche perchè il provvedimento risulta discriminatorio verso i contribuenti di Comuni che hanno scelto l'affidamento ad altro Concessionario privato, diverso da Agenzia Entrate Riscossione / Equitalia.

E' auspicabile una modifica normativa che dia la possibilità di estensione del provvedimento ai carichi affidati a tutti gli agenti della riscossione.

Art. 53 Dlgs 446/1997 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali)

  1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).
  2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
  3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
  4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.