Riversamento dei compensi percepiti dai dipendenti pubblici per incarichi extra istituzionali
La Corte dei Conti Sezione riunite in sede giurisdizionale, con sentenza n. 1/2025 ha affrontato la questione del riversamento dei compensi percepiti dai dipendenti pubblici per incarichi extra istituzionali, ai sensi dell’art. 53 commi 7 e 7 bis del Dlgs 165/2001, che dispone:
7.I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
L’atto di deferimento evidenzia che la questione di diritto investe la portata dell’obbligo restitutorio di cui all’art. 53, commi 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, se di applicazione generalizzata – nel senso di obbligare il dipendente al versamento dei compensi percepiti per tutti gli incarichi extra-lavorativi non autorizzati (in caso di incompatibilità relativa) o non autorizzabili (in caso di incompatibilità assoluta) – oppure se da intendere riservato alle situazioni di incompatibilità relativa (incarichi svolti in assenza di autorizzazione anche se autorizzabili).
La Corte ha affermato che ““L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”.