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Ritenuta sui contributi covid TPL: restituzione e indicazione nel 770

Con la Risposta n. 153/2023 l'Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento applicabile alla restituzione della ritenuta del 4%, applicata ai contributi erogati ai soggetti esercenti il trasporto pubblico locale a ristoro dei mancati introiti tariffari che, rientranti nell'art. 10bis del D.L. 137/2020, sono esclusi dall'applicazione di imposte dirette e quindi esclusi da ritenute a titolo di acconto.

L'Agenzia chiarisce che "Considerato che su tali contributi erogati è stata operata la ritenuta del 4 per cento ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'importo trattenuto deve essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d'imposta, che potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione in F24. Nel quadro ST del modello di dichiarazioni dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770) il sostituto evidenzierà l'eccesso di versamento delle ritenute, riportando l'ammontare nel quadro SX".

La Risposta è abbastanza chiara e semplice nell'applicazione teorica, ancorché, come evidenziato negli anni scorsi anche in risposta alle domande posteci dagli enti (si veda anche precedente news), le ritenute sui contributi seguono regole di certificazione e dichiarazione diverse da quelle previste per le somme per le quali è obbligatoria la certificazione unica. Le Certificazioni Uniche, almeno nella modulistica da trasmettere all'Agenzia entrate, tuttavia, non contemplano l'ipotesi dei contributi, così come il 770 non prevede campi particolari per considerare i contributi esclusi da ritenuta (in quanto, se esclusi, non dovrebbero essere neanche indicati).

La Regione istante ha però, nel caso di specie "... applicato sui contributi diretti al ristoro dei mancati ricavi nello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, la ritenuta a titolo di acconto prevista ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, provvedendo altresì ai conseguenti adempimenti di trasmissione delle CU con indicazione degli importi trattenuti".

Vale, ovviamente, il comportamento adottato dal singolo ente, considerata la generale certificazione dei contributi erogati alle imprese e la possibilità di "forzare" come anticipato in sede di formazione, il 770 per far emergere il credito.

Pur nell'efficacia limitata delle Risposte, nel caso di restituzione al beneficiario può quindi procedersi all'indicazione della maggiore ritenuta nel 770, utilizzando il credito in compensazione.