Ristoro minori entrate IMU sfratto per morosità
Il Ministero dell’Interno ha diffuso comunicato sul ristoro minori entrate IMU sfratto per morosità
L’articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, prevede l’esenzione, per l’anno 2021, dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno dato in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Il comma 2 del medesimo articolo 4-ter stabilisce che i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021 e che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stabilite le modalità di attuazione del rimborso della prima (o unica) rata dell’IMU previsto dallo stesso comma 2.
Il successivo comma 3 dell’articolo 4-ter prevede che, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021.