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Risparmi buoni pasto e lavoro straordinario 2020, disciplina fiscale del trattamento accessorio

L’art. 1 comma 870 della Legge 178/2020 prevede che, vista l’emergenza Covid, che le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate si è espressa a seguito di interpello n. 377/2022 del 14 luglio 2022, circa la concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente - art. 51 del Tuir.

L'Istante evidenzia che il contributo è finanziato con «risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto che, per definizione, non hanno natura retributiva». Con documentazione integrativa spontanea, l'Istante precisa di ritenere applicabile l'articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

L'Istante precisa che il benefit consiste nell'erogazione di un contributo in denaro una tantum, da liquidare in misura fissa ed uguale per tutti i dipendenti cui si applica l'accordo integrativo con le organizzazioni sindacali, indipendentemente dalla qualifica e dal livello professionale rivestiti nonché dalla fascia di reddito e/o dal numero dei componenti del nucleo familiare.

Riguardo al regime fiscale applicabile al suddetto contributo in denaro, l’Agenzia delle Entrate rileva che osserva che lo stesso, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dall'Istante, non può trovare applicazione l'articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir.

L’Agenzia Entrate ritiene, inoltre, che il contributo in denaro in esame non sia riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall'articolo 51, commi 2 e seguenti del Tuir.

Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir.