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Risorse vincolate fondo di solidarietà comunale, regole di utilizzo

La Conferenza Stato Città dello scorso 30 maggio ha espresso parere favorevole allo Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

La normativa richiamata dispone:

498. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 496 del presente articolo e all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 501 del presente articolo per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.

499. Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto.

500. Le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui al comma 496 del presente articolo.


Lo schema di
DECRETO Ministeriale, che definisce le regole sull’utilizzo delle risorse vincolate per asili nido, sociale, trasporto alunni disabili, di cui Fondo solidarietà comunale (dal 2025 Fondo speciale equità livello dei servizi) è il seguente.

Si evidenzia in particolare l’art. 4:

Il cronoprogramma di cui al comma 2, lettera b), dovrà elencare le azioni che l’ente ha intenzione di intraprendere per raggiungere l’obiettivo di servizio o il LEP assegnato, entro il 2027, per il potenziamento dei posti nei servizi educativi per l’infanzia e per il potenziamento del trasporto degli alunni con disabilità, ed entro il 2030 per il potenziamento dei servizi sociali con particolare attenzione alla dotazione di assistenti sociali. Il cronoprogramma dovrà specificare le modalità di spesa delle risorse, non utilizzate negli anni precedenti.