← Indietro

Risorse prenotate su opere inferiori 150.000 euro confluiscono nel risultato di amministrazione

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti e dei contratti di cui Dlgs 36/2023 l'affidamento diretto delle opere si estende fino a 150.000 euro (prima il limite era 40.000 euro).

Quindi, le risorse prenotate che finanziano opere di valore inferiore a 150.000 euro (non rileva il Quadro Economico ma l’importo dei lavori) confluiscono in avanzo di amministrazione (risultato di amministrazione) libero, vincolato, destinato agli investimenti secondo la fonte originaria, come previsto dal paragrafo 5.4.6 principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi:

Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio, l’entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell’esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

Nell’allegato al bilancio di previsione concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziate nell’esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, l’ente indica nella nota integrativa le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa.

Nell’allegato al rendiconto dell’esercizio concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicati gli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell’esercizio.

Se la fonte di finanziamento e PNRR o PNC allora le quote libere di co finanziamento si considerano vincolate, come rileva il principio di programmazione al paragrafo 9.7.2: Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E’ necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”

Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate”.

In questo caso, quindi sarà possibile applicare velocemente la quota di avanzo vincolato, anche in forma presunta.