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Risorse per l’accoglienza dei migranti

L’articolo 21, comma 1 del DL 145/2023, in sede di conversione in legge, istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati. Il comma specifica che le risorse per l’accoglienza sono stanziate “anche a sostegno dei Comuni”. Rileva il Servizio studi del Senato che la norma demanda a decreti ministeriali l’attuazione della disposizione in parola.

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente (comma 1-bis) destina, a valere su tale fondo, un contributo in favore di Comuni con popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti a fronte della spesa sostenuta per l’affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tale contributo è concesso al ricorrere di determinate condizioni di carattere finanziario ed entro un complessivo limite di spesa pari ad un milione per il 2023.

Il comma 3 istituisce altresì un fondo presso il medesimo Ministero dell’interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023. Tali risorse sono stanziate ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori. Il comma 4 demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di concessione di tale contributo straordinario.