Risorse da rinegoziazione mutui in parte corrente solo fino al 2024
L’art. 7 comma 2 del DL 78/2015, come modificato da ultimo da art. art. 3, comma 5-octies, DL 228/2021, dispone che per gli anni dal 2015 al 2024, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.