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Risorse Covid 2020 e 2021 sulla competenza 2022

L’art. 13 del DL 4/2022 conferma quanto preannunciato in precedenza in merito all’utilizzo nell'anno 2022 delle risorse Covid assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021 e confluite in avanzo di amministrazione. In particolare:

  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalita' di

ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al

netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta

emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle

certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022

per le finalita' cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo

periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono

nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono

essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti

previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre

2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato.

  1. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo

periodo e' sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in

eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di

Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».

  1. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1

nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web

http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del

31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una

certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle

risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori

entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza,

firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio

finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria,

attraverso un modello e con le modalita' definiti con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,

da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al

primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da

interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma

per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli

interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione

per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi

dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale

di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di

certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle

regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province

autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di

finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle

medesime regioni e province autonome.

  1. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al

comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il

30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo

sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del

fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'80 per cento

dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1,

comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare

in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la

certificazione di cui al comma 3 e' trasmessa nel periodo dal 1°

luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di

riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di

solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura

pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da

applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. La riduzione

del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti

compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo

periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo

delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere

dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la

certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. A

seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di

risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle

risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e

129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

  1. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31

ottobre 2023».

  1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021»,

ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente

agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022».