Risorse capacità assunzionali di regola non si usano per le PO
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera 83/2021, ha precisato che deve escludersi che l’art. 11 bis comma 2 del d.l. 135/2018 abbia introdotto, in via generale, la possibilità di utilizzare risorse connesse ad eventuali capacità assunzionali per il finanziamento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative di cui al nuovo CCNL funzioni locali.
La norma, infatti, ha carattere derogatorio rispetto al limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. In tal senso “l’art 11 bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018 consente una deroga alla disposizione appena ricordata, per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto funzioni locali, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del CCNL in parola.
Il differenziale da escludere dal computo di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006” (Corte dei conti, sez. reg. controllo Lombardia n. 210/2019/PAR).