Risoluzione MEF sul canone unico mercati
Il MEF, dipartimento finanze, con risoluzione 1/2022/DF ha risolto un dubbio interpretativo in materia di canone unico patrimoniale relativo ai mercati.
Numerosi comuni hanno introdotto, per la determinazione delle tariffe relative all’applicazione del canone patrimoniale di cui all’art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “coefficienti moltiplicatori delle tariffe per le occupazioni di cui ai commi 841 e 842, coefficienti moltiplicatori delle tariffe in base al valore economico della strada o piazza in cui si svolge l’occupazione e coefficienti moltiplicatori delle tariffe per il presunto sacrificio economico imposto alla collettività”.
Nel quesito si legge che l’introduzione dei predetti coefficienti moltiplicatori non solo annullerà l’obiettivo dell’alleggerimento del peso dell’imposizione relativa alle occupazioni su aree di mercato in capo agli operatori commerciali che pongono in essere sia occupazioni permanenti (nei mercati giornalieri, nei posteggi fissi e nei mercati attrezzati) sia temporanee (nei mercati settimanali, quindicinali o mensili, nelle fiere e nelle “rotazioni”), ma rischia di far lievitare le tariffe stesse.
Al riguardo, il MEF ricorda preliminarmente che il legislatore nel delineare in generale i caratteri distintivi del canone unico patrimoniale ha previsto all’art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 che lo stesso è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
L’ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, vale a dire per quelle che si protraggono per l’intero anno solare, il comma 841 dell’art. 1 in commento stabilisce le tariffe base, mentre il seguente comma 842 fissa la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare. In particolare, per quest’ultima tipologia di occupazioni si deve precisare che la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal successivo comma 843.
Il comma 843 dispone: “I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente”.
Il MEF sostiene in conclusione che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme appena illustrate, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal citato comma 843.