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Risoluzione MEF su rateazione somme dovute a seguito di accertamento esecutivo

Il Ministero Economia e Finanze, con Risoluzione n. 3/DF/2020, fornisce chiarimenti in merito alla regolamentazione da parte dei comuni delle modalità di rateazione, disciplinate dai commi da 796 a 801 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792 del medesimo art. 1.

Il MEF ricorda  al riguardo, che lo stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, ai commi da 796 a 801, disciplina le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate a norma dell’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono concedere la rateazione in discorso. Tali modalità, però, possono essere derogate dai comuni in base all’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti prescritti dall’art. 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997, vale a dire l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.

In sintesi, il Ministero conferma, anche in caso di affidamento della riscossione coattiva all’agente della riscossione, la facoltà per il Comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare e seguendo le disposizioni di cui all’art. 26, comma 1-bis del Dlgs. 46/1999. Unico limite a tale autonomia è il disposto dell’art. 1 comma 797 Legge 160/2019: "l'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01". E’ questa l’unica modalità cui il MEF ritiene non sia possibile derogare con la potestà regolamentare, perché il Legislatore ha inteso tutelare in tal senso i diritti del debitore