Risoluzione MEF su addizionale irpef
La Risoluzione 2/2022 DF del MEF evidenzia che alla luce delle modifiche Legge 234/2021 in materia di Irpef, le Regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale in esame non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge e possono già procedere all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell’applicazione disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it., fermo restando che anche in questo caso resta valido il termine del 13 maggio 2022.
Diversa è l’ipotesi in cui l’ente territoriale abbia modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. Ed invero, in questa specifica fattispecie, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell’articolazione degli scaglioni dell’IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge di bilancio.
È pertanto evidente che nel caso di specie la disciplina dell’addizionale regionale per l’anno 2022 al momento dell’entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.
Le considerazioni svolte dal MEF sull'addizionale regionale Irpef sono estrapolabili anche per l'addizionale comunale Irpef.