Risoluzione contratto di leasing: il locatore è soggetto passivo IMU
Con la risoluzione del contratto di leasing, il soggetto passivo dell’IMU torna ad essere il locatore, anche ove lo stesso non abbia ottenuto la riconsegna del bene e dunque non abbia acquisito la materiale disponibilità dello stesso.
L’art. 1, co. 743, L. 160/2019, così come l’abrogato art. 9, co. 1, d.lgs. 23/2011, stabilisce solo: “... Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. ...”, non prevedendo chi debba essere considerato quale soggetto passivo, nel caso di risoluzione del contratto di leasing.
La giurisprudenza intervenendo sul tema, con numerose decisioni, ha risolto il contrasto interpretativo formatosi: qualora intervenga la risoluzione del contratto di leasing, il soggetto passivo IMU torna ad essere il locatore.
Così si è espressa anche la Corte di Cassazione con Ord. 9624/2021, che confermando l’orientamento consolidato sul tema, ha precisato che la soggettività passiva in caso di contratto di leasing è strettamente connessa al contratto stipulato e non alla disponibilità del bene. In particolare: “è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene"; orientamento, che peraltro è anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l'ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto. La ritardata riconsegna è fatto idoneo a produrre l'obbligazione risarcitoria inter partes, e all'interno di questo rapporto obbligatorio il creditore può far valer ogni voce di danno emergente e lucro cessante, ma non può interferire nel rapporto tra e l'ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge”.
Da ultimo, con Ord. 12448/2021 gli ermellini hanno ribadito l’orientamento affermando che “soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno ... per l'IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso”.