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Risoluzione Commissione Senato sul contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali

La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha approvato in data 03 dicembre 2024 Risoluzione in merito al contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali

In particolare, la Commissione ha approvato il seguente testo.

Premesso che:

all'articolo 1, commi 533-535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si dispone, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, che i Comuni, le Province e le Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna, assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei Comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle Province e delle Città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia) degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022, o, in mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, e tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

da tale contributo alla finanza pubblica restano esclusi gli enti locali in dissesto finanziario, in procedura di riequilibrio finanziario, o che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

il primo schema di decreto di ripartizione del contributo alla finanza pubblica verteva su un meccanismo che prevedeva un taglio calcolato per il 50 per cento in base alla spesa corrente, e per la restante metà proporzionalmente ai fondi PNRR ricevuti dagli enti locali. I criteri, così distribuiti, apparivano sbilanciati e penalizzanti nei confronti non solo dei Comuni medio piccoli, ma soprattutto dei Comuni maggiormente interessati dagli investimenti del piano;

il tavolo di confronto con le associazioni rappresentative degli enti locali, ANCI e UPI, ha prodotto una revisione del meccanismo di ripartizione dei tagli, rendendoli più lineari e omogenei, e meno penalizzanti per gli enti locali destinatari di più fondi europei;

in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno 2024, sul nuovo schema di decreto, rivisto e corretto, nonostante l'apprezzamento espresso per il lavoro svolto dal Governo, l'ANCI ha confermato il proprio parere contrario, mentre l'UPI ha espresso parere favorevole all'intesa;

il decreto è stato dunque adottato ai sensi del comma 534 dell'articolo 1 della citata legge n. 213 del 2023, decorsi 20 giorni dalla mancata intesa, prevedendo un contributo alla finanza pubblica per 6.838 Comuni, 78 Province e 13 Città metropolitane, escludendo, come previsto dalla norma, la spesa relativa ai diritti sociali, politiche sociali e famiglia, dalla componente parametrata sulla spesa corrente, ed escludendo altresì dalla componente parametrata ai finanziamenti PNRR i contributi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, strettamente connessi all'erogazione di servizi in ambito sociale: housing sociale, percorsi di autonomia per persone con disabilità, sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione, nonché i contributi finanziati con risorse PNRR relativi al piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, all'attrattività dei borghi e alle isole verdi. Sono state escluse, inoltre, dalla base di riparto le misure totalmente definanziate in sede di revisione del PNRR dell'8 dicembre 2023, così come sono state riproporzionate nel calcolo le misure parzialmente definanziate con la medesima revisione del piano; si precisa che, detto taglio, previsto dal comma 533 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge, è stato quantificato suddividendo l'importo in due tranche, calcolate, rispettivamente sulla spesa corrente, al netto del sociale e sul totale delle risorse assegnate a ciascun ente a titolo di PNRR e di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, variabili, per ciascun anno del quinquennio interessato dalla manovra 2024-2028, con una progressione decrescente per il peso della base relativa alla spesa corrente compensata da un aumento della base relativa alle risorse per i predetti investimenti;


considerato che:

il contributo alla finanza pubblica, come rivisto nel decreto pubblicato, ha sostanzialmente allineato il peso fra i Comuni coinvolti nella progettazione PNRR e gli altri, prevedendo un taglio di circa il 6 per mille della spesa corrente per quest'anno per i primi, e di circa il 4 per mille per i Comuni fuori dai finanziamenti del piano, sempre per l'anno in corso;

al fine di ammortizzare i tagli, in sede della medesima Conferenza Stato-città e autonomie locali del 27 giugno 2024, è stato contestualmente approvato lo schema di decreto ministeriale di riparto del fondo di 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Tali risorse, prioritariamente destinate agli enti locali in deficit con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19, saranno, per la parte restante, ripartite sulla base del criterio di diretta proporzionalità rispetto all'importo totale del contributo alla finanza pubblica gravante su ciascun ente;

fino all'anno 2027, parte del contributo richiesto ai predetti enti locali verrà dunque in parte compensato dalle risorse di cui sopra;

considerato altresì che si riconosce la complessità, anche alla luce delle nuove regole di bilancio europee, dell'elaborazione di un percorso di bilanciamento degli interessi, fra la stabilità finanziaria del Paese e la necessità di assicurare agli enti locali le risorse necessarie all'espletamento delle proprie funzioni fondamentali;


impegna il Governo:

1.A prevedere per gli enti locali una riqualificazione della spesa, mediante la costituzione di un fondo di accantonamento finalizzato per gli enti che hanno registrato un disavanzo di amministrazione, al risanamento finanziario; per quelli che hanno registrato un risultato d'amministrazione positivo o pari a zero, al rilancio degli investimenti, in linea con quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 104 del disegno di legge di bilancio per il 2025, riconoscendo maggiore flessibilità per gli enti locali con un deficit di organico inferiore alla media per classe dimensionale.

2.A rafforzare l'azione di controllo, verifica e accatastamento di immobili non ancora identificati ovvero con rendita catastale assegnata, già prevista nell'attuale cornice normativa che assegna ai Comuni e all'Agenzia del demanio i compiti di controllo e vigilanza, anche per tenere conto dei riflessi che tale verifica ha sul gettito dei tributi locali il cui imponibile è dato dalla rendita catastale.

3.In relazione agli investimenti dei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile appare opportuno ridefinire il calendario e i termini temporali infrannuali per presentare atti e documentazioni per accedere alle risorse preordinate con l'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, trattandosi di interventi in settori rilevantissimi per le Comunità locali; in tal modo i Comuni potrebbero istruire le richieste di contributo da inoltrare entro marzo dell'anno precedente, specificando il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, le informazioni sulla tipologia dell'opera e del codice unico di progetto e le eventuali forme di finanziamento dell'opera pubblica: si tratta di coniugare la verifica ex ante delle spese da effettuare per ragioni di bilancio e la garanzia della realizzazione degli investimenti, tenendo peraltro conto delle previsioni prospettiche di tale tipologia di spesa contenute nella legge di bilancio a partire dal 2026.

4.Per le spese dei Comuni per la tutela e l'accudimento di minori per decisione del giudice dei minori, data la non programmabilità di tali spese che incidono molto sulla manovrabilità del bilancio soprattutto per i Comuni piccoli, la Commissione suggerisce, in linea con l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 101 del disegno di legge di bilancio, di prevedere una destinazione e segregazione di somme ex ante nel bilancio del ministero dell'Interno dedicata alla generalità dei Comuni e successiva redistribuzione a consuntivo ai Comuni che hanno effettivamente sopportato la spesa. La Commissione giudica positivamente la previsione del citato articolo 101 del disegno di legge di bilancio per il 2025 con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 - finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria - e tuttavia rimarca la possibilità di individuare un meccanismo di riparto ex post volto a ristorare i Comuni che hanno sopportato effettivamente le spese.

5.A valutare di potenziare la previsione della cessione dei crediti tributari già prevista dall'articolo 76 della legge del 21 novembre del 2000, n.342 e dal decreto legislativo n.110 del 29 luglio 2024, assegnando agli enti locali la facoltà di cedere in blocco i crediti di difficile esazione o dichiarati inesigibili per imposte, tasse o sanzioni per violazioni del codice della strada, compatibilmente con i vincoli e gli obblighi di carattere contabile previsti a legislazione vigente per gli enti creditori rispetto ai crediti dichiarati inesigibili.

6.A consentire ai Comuni, in determinate circostanze localmente determinate, di poter integrare i requisiti soggettivi reddituali e patrimoniali che compongono l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata, utilizzando anche le informazioni relative alle rimesse in denaro dei cittadini di Paesi extra UE, effettuate utilizzando il denaro contante non accompagnato ovvero i servizi di money transfer per determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti.

7.A predisporre un confronto preventivo con i Comuni nel cui ambito condividere le informazioni e valutare soluzioni alternative ed aggiustamenti, per una valutazione delle nuove regole di finanza pubblica cui gli enti dovranno attenersi, come stabilito dall'articolo 104, comma 12, del disegno di legge di bilancio per il 2025 che prevede l'istituzione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di un tavolo tecnico presso il medesimo Ministero composto da rappresentanti MEF e Ministero dell'Interno, ANCI e UPI con funzioni di monitoraggio delle grandezze finanziarie di Comuni, città metropolitane e province interessate dalla nuova governance economica europea.

8.A definire strumenti metodologici utili a conseguire efficaci forme di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, eventualmente coinvolti nel meccanismo già citato di cui all'articolo 104, comma 12, del disegno di legge di bilancio.