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Riserva di posti per i concorsi da dirigente in tutti gli enti locali

Il DL n. 105/2023 convertito in Legge n. 137/2023 interviene in materia di personale della Pubblica Amministrazione.

Il comma 3-bis dell’articolo 11 estende a tutti gli enti locali la possibilità di prevedere riserve di posti per personale interno nell'ambito di concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale, possibilità attualmente prevista, ai sensi del decreto-legge n. 75 del 2023, per i soli comuni.

Come evidenzia il Servizio studi del Senato, il comma 1-bis dell’articolo 28 del decreto-legge n. 75 del 2023 (cd. “decreto PA-2”), che viene modificato dalla disposizione in commento, ha introdotto la possibilità di istituire una riserva di posti, non superiore al 50 per cento dei posti, nei concorsi per dirigente comunale, per il personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato per almeno trentasei mesi di servizio negli ultimi cinque anni ed in possesso di determinati requisiti o per il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. La riserva può essere prevista nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni. Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

I requisiti che il personale a tempo determinato deve avere per accedere alla riserva sono:

  • avere maturato i trentasei mesi di servizio con pieno merito;
  • essere stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure selettive e comparative ad evidenza pubblica.

Con la nuova disposizione, la riserva potrà essere effettuata non solo nei concorsi comunali ma anche in quelli degli altri enti locali e cioè province, città metropolitane, unione di comuni, comunità montane, comunità isolane.

Richiamo normativo:

DL 105/2023 conv. Legge 137/2023 Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione

1.Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, ((nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,)) i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli gia' collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2.Il comma 4-bis ((dell'articolo 1)) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

3Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «I comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali».