Riscossione tributi: compenso dovuto se l'errore è del Comune

Il curatore del fallimento di una società di accertamento e riscossione delle entrate locali ha citato in giudizio un Comune campano di fronte alla Corte dei Conti regionale, chiedendone la condanna ad una somma di poco superiore al milione di euro per compensi contrattuali e aggi non corrisposti. In particolare, la voce più cospicua del credito vantato (ca. 850.000 €) era costituita da accertamenti ICI/IMU emessi verso una società terza e successivamente annullati in autotutela o definiti in via conciliativa, a seguito di pronunce delle Commissioni tributarie. Le pretese impositive si erano dovute ridimensionare a fronte degli errori nella determinazione del valore delle aree fabbricabili e delle relative superfici, quale base imponibile della tassazione.

La Corte, con sentenza 18 giugno 2026, n. 167, a seguito di una CTU disposta in corso di causa, ha accertato che la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili e della relativa superficie imponibile competeva, tanto per disposizione di legge (art. 5, c. 5 d.lgs. n. 504/1992) e prassi amministrativa del comune convenuto, al medesimo ente locale e non già alla concessionaria. Al soggetto privato incaricato della riscossione, per espressa previsione contrattuale, si limitava agli incroci con i dati catastali, al censimento e alla predisposizione degli atti di accertamento sulla base dei valori forniti dall'Ufficio Tecnico comunale. Gli errori che avevano determinato l'annullamento in autotutela e la successiva conciliazione erano quindi da ricondurre a un'attività istituzionalmente riservata al Comune, e non imputabili alla condotta della concessionaria, che aveva correttamente svolto le prestazioni ad essa affidate.

Se, dunque, gli errori nella determinazione della base imponibile sono riconducibili all’imperizia dell’ente locale, il concessionario del servizio di riscossione conserva il diritto al compenso previsto dal contratto, se la sua prestazione è stata svolta regolarmente. La pronuncia appare rilevante in questa fase, in cui il servizio di riscossione per gli enti locali meno virtuosi è oggetto di una riforma da parte del legislatore con il D.l. n. 144/2026, argomento su cui la Delfino&Partners ha in programma approfondimenti tematici e, laddove richiesto, un supporto specifico per gli enti.