Riscossione sanzioni amministrative: esenzione da bollo anche per i Comuni
La Risposta n. 340/2020 conferma al Comune istante che, in applicazione dell'articolo 5, comma 4, della della Tabella, Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 e conformemente alla risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016, le quietanze rilasciate per la riscossione di proventi derivanti dalle violazioni amministrative contemplate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 non siano soggette all'imposta di bollo. Ieri era stata emessa risposta del tutto analoga per quanto riguarda i proventi da sanzioni amministrative riscossi dalla Polizia di stato (v. news).