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Riscossione, 1% a carico del Comune

La Legge 234/2021,legge di bilancio 2022, ha previsto all'art. 1 comma 15 la riscrittura dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

Il nuovo comma 1 dell’articolo 17 stabilisce che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato (in relazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).

Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo si evidenzia che tale sistema, peraltro, risulta anche idoneo a garantire l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente che presenta spesso criticità correlate al ritardato o addirittura mancato pagamento da parte degli enti creditori delle spese sostenute per le attività di riscossione svolte (rimborsi spese per procedure di recupero e diritti di notifica).

Il comma 2 dell’articolo 17 specifica che resta fermo che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso (articolo 1, comma 6-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193).

Il comma 3 dell’articolo 17 stabilisce che sono riversate ed acquisite all’entrata del bilancio dello Stato:

- una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso (lettera a));

- una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto sopra citato (lettera b));

- una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata sempre con il decreto (lettera c));

una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.