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Riqualificazione galleria sotterranea a scopo culturale con IVA 22%

Gli interventi volti alla messa in sicurezza di una galleria sotterranea all'interno di un ex parco minerario non risultano riconducibili ad alcuna opera di urbanizzazione, sia primaria sia secondaria, ovvero le opere tassativamente indicate nell'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, come integrato dall'articolo 44 della legge n. 871 del 1971, a cui rimanda espressamente il citato numero 127quinquies) della Tabella A, parte terza, del d.P.R. n. 633 del 1972, e che attualmente sono riprodotte nell' articolo 16 del Testo Unico sull'edilizia. (cfr. risposte n. 184 dell'8 aprile 2022 e n. 61 del 6 marzo 2024), per l'applicazione dell'IVA al 10%.

L'intervento non può fruire neanche della medesima aliquota agevolata previsto per la realizzazione degli edifici assimilati alle case di abitazione (scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili, ricompresi nel medesimo numero 127quinquies), in quanto per detti edifici l'agevolazione Iva si rende applicabile nella misura in cui gli stessi vengano utilizzati per il perseguimento di finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza, come chiarito dalla citata circolare n. 1/E del 1994 e, da ultimo, con la risposta n. 768 del 3 agosto 2021.

Conseguentemente, non si rende applicabile l'aliquota del 10 per cento neanche alle cessioni di beni forniti, di cui al citato numero 127sexies) della medesima Tabella A, parte terza, in quanto il beneficio è strettamente correlato alla realizzazione degli edifici di cui al numero 127quinquies), a cui non può essere ricondotta l'opera oggetto dell'interpello.

Lo chiarisce la Risposta n. 261/2024 dell'Agenzia delle entrate.