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Riqualificazione energetica illuminazione pubblica: IVA al 22% senza interventi sostanziali

Nella Risposta n. 144/2021 l'Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento IVA applicabile ad una serie di interventi relativi alla pubblica illuminazione, tra cui l'esercizio e la manutenzione degli impianti e gli interventi di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica, nella misura richiesta dalle P.A. contraenti con i contratti attuativi di una Convenzione.

La società riteneva applicare l'aliquota agevolata del 10% per cento agli interventi extra canone posti in essere in esecuzione della Convenzione e generalmente qualificati negli accordi contrattuali come interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e adeguamento tecnologico, in quanto riconducibili ad opere di urbanizzazione primaria.

Di diverso avviso l'Agenzia delle entrate.

Gli interventi di riqualificazione energetica non hanno una disciplina IVA specifica e sono assoggettati ad imposta in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in cui gli stessi si sostanziano, ovvero (per quanto qui interessa) per gli interventi di recupero realizzati sulle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 3, comma 11, del D.L. n. 90 del 1990.

Tenuto conto della descrizione fornita nell'istanza e della documentazione prodotta a corredo, gli interventi di riqualificazione energetica si sostanziano essenzialmente nella "sostituzione" degli apparecchi illuminanti, dotati degli "accessori" elettrici idonei al tipo di lampada installata, e, in casi residuali, nella sostituzione della sola lampada. Di conseguenza, non si ravvisano gli estremi per una ristrutturazione edilizia, né urbanistica e non sono ammessi a fruire dell'aliquota agevolata del 10% prevista dal combinato disposto dei n. 127-quinquies e n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA e dell'art. 3, comma 11, del D.L. n. 90 del 1990, laddove non si sostanzino in un "insieme sistematico di opere".

Per quanto riguarda invece la manutenzione straordinaria, intesa, nel caso, sia come installazione di nuovi impianti di illuminazione precedentemente non esistenti, in quanto realizzati in zone sprovviste di luce pubblica o in nuove lottizzazioni sia come ampliamento di quelli esistenti, l'Agenzia precisa che in alcuni precedenti di prassi l'Amministrazione ha ritenuto applicabile l'aliquota IVA agevolata anche ai lavori di ampiamento e potenziamento di un'opera di urbanizzazione primaria escludendola invece per gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica delle opere indicate al n. 127-quinquies della Tabella A, anche se comportanti un potenziamento delle medesime.

Per l'Agenzia, è comunque agevolabile anche un intervento di completamento di una preesistente opera di urbanizzazione primaria, purché tale intervento non si traduca in un semplice miglioramento o modifica dell'opera stessa.

Il documento di prassi, attualmente, risulta però troncato nel finale, per cui non si ha la soluzione dell'Agenzia delle entrate in merito al dettaglio degli interventi effettuati nei confronti dei Comuni. E' probabile che l'Agenzia ammetta l'IVA al 10% per la realizzazione di nuovi impianti a servizio di zone prima sprovviste, mentre qualifichi l'IVA al 22% per gli interventi di sostituzione.