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Riqualificazione del litorale ad IVA ordinaria

Le opere inerenti alla riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di un Comune non risultano riconducibili tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella legge n. 847 del 1964 o nel Testo Unico sull'edilizia e sono quindi soggetti ad aliquota ordinaria. Lo chiarisce la Risposta n. 183/2022.

Il Comune riteneva che, per la particolare natura, i lavori fossero assimilabili ad opere di urbanizzazione ai sensi del DPR 380/2001 e della relativa legge regionale, così la Regione con proprio parere, nel quale evidenziava che non era per contro appropriata la qualificazione dell'intervento come "ristrutturazione urbanistica", in considerazione della diversa natura e caratteristiche di tale fattispecie d'intervento, sulla base della relativa definizione stabilita dall'art. 3, comma 1, lettera f) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (si veda a tal proposito il diverso caso affrontato nella Risposta n. 184/2022 di cui alla nostra precedente news).

Di diverso avviso l'Agenzia delle entrate che elenca le opere che possono considerarsi di urbanizzazione ai sensi della normativa vigente e delle leggi speciali e ricorda altresì come la Corte Costituzionale abbia riservato allo Stato la competenza a classificare le opere di urbanizzazione in quanto non si tratta di una norma di dettaglio, ma di una norma che fissa un principio basilare nella materia del governo del territorio ..." (cfr. risoluzione n. 69/E del 16 ottobre 2013).

Conclude precisando che "Le principali disposizioni che in un passato, più o meno recente, hanno assimilato determinate opere a quelle di urbanizzazione sia primaria sia secondaria, hanno effettuato detta parificazione richiamando espressamente la suddetta legge n. 847 del 1964 (come successivamente integrata dalla legge n. 865 del 1971) di riferimento che è contenuta nel citato numero 127-quinquies) , della Tabella A, parte terza, del d.P.R. n. 633 del 1972 che prevede la norma tributaria agevolativa, o il Testo Unico sull'edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) che contiene l'elencazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie sostanzialmente riproduttiva delle opere di cui alla citata legge n. 847; o abbiano previsto direttamente l'applicazione la stessa aliquota IVA agevolata (come nel caso dei parcheggi nella cd. Legge Tognoli)." Agli effetti fiscali, le opere inerenti alla riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato del Comune istante, non risultano riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella legge n. 847 del 1964 o nel Testo Unico sull'edilizia.

Ne consegue che alle stesse non può trovare applicazione l'aliquota IVA nella misura del 10 per cento di cui ai numeri 127-quinquies) e 127-septies) della tabella A parte III allegata al DPR 633/1972